Art. 20.
(Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione).

      1. Le prestazioni aggiuntive del trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono poste a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali di cui al presente articolo.
      3. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità dell'erogazione del trattamento complessivo di cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione.
      4. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di politiche attive del lavoro, in raccordo con i servizi per l'impiego territorialmente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.
      5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui

 

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al comma 1, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito.